La legge del 3 agosto 1862, n.753 e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina articolata dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari e designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". La legge del 1862 non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza ma preferì riconoscere le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegò loro le relative funzioni accentuando invece la visione "localistica" di questo sistema, che assegnava alle amministrazioni locali un ruolo fondamentale di controllo e di gestione. La "legge Crispi" (17 luglio 1890, n. 6972) può essere considerata la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica; essa ridefinì in maniera più sistematica le finalità e l'organizzazione delle Congregazioni di carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive di propri organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti. La legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un presidente e da un numero variabile di membri ed eletto dal consiglio comunale, mentre la funzione di tesoriere era affidata all'esattore del comune. Con la "legge Crispi" le opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.) furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale. Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza. La Congregazione di Carità di Montalto fu attiva già dal 1866 (come si può dedurre dal primo registro delle deliberazioni datato 31 ottobre 1866) ma si dota di uno statuto organico e di un regolamento in data 26 luglio 1892 in forza del decreto del Regio Commissario delle province delle Marche (24 ottobre 1860) e della legge 17 luglio 1890. Essa si compone di un Presidente e di quattro membri la cui nomina e surroga viene fatta dal Consiglio Comunale; il suo scopo è amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri, compresa la loro assistenza, educazione ed istruzione. La Congregazione gestisce e dirige le seguenti Opere Pie: 1- Opera Pia Biondi (1/10/1614) doti a nubili povere di onesta condotta; 2- Opera Pia Pasqualini (8/7/1847) elemosina ai poveri il giorno di Natale di ogni anno; 3- Monte di Pietà (10/7/1613) prestiti in denaro ai poveri in cambio di pegni e al tasso del 3% all’anno; 4- Cassa di Prestanze agrarie (8/4/1886) prestiti in denaro con tasso al 3% annuo per favorire l’agricoltura; 5- Opera Pia Mancini (11/12/1863) sussidi a domicilio ai malati poveri di Patrignone; 6- Opera Pia Peretti (3/8/1629) pane ai poveri di Montalto ed erezione dell’ospedale; 7- Monti frumentari di Montalto delle Marche, Porchia e Patrignone, prestiti in grano. In base al suo regolamento interno la Congregazione si avvaleva dei seguenti impiegati: - Un segretario eletto dalla Congregazione o per concorso o per nomina; - Un tesoriere – esattore (svolgeva anche la funzione di cassiere della Cassa di Prestanze agrarie e quella di montista del Monte dei Pegni); - Tre custodi dei Monti Frumentari (Montalto, Porchia e Patrignone) eletti dalla Congregazione; - Un inserviente nominato dalla Congregazione. Nel 1895 si concentrarono nella Congregazione anche le seguenti Opere Pie: - Opera Pia Amadio (dotalizi ed elemosine), - Opera Pia Gabrielli (dotalizi ed elemosine per Patrignone), - Pio Lascito Fioroni (ospedale da erigersi a Porchia), - Lascito Graziani (soccorsi a domicilio a malati poveri), - Legato Vagnoni (ospedale da erigersi a Porchia), - Opera Pia Cherubini (sussidi e medicinali agli infermi di Montalto), - Lascito Mignucci (ospedale da erigersi a Montalto), - Opera Pia Pellei (borse di sussidio agli studi). Nello stesso anno vennero trasformate per costruire l’ospedale di Montalto l’opera pia Peretti, l’opera pia Pasqualini, l’opera pia Mancini, il dotalizio Amadio, il lascito Fioroni e i tre Monti Frumentari (ma metà del loro patrimonio andò alla Cassa delle Prestanze agrarie). La storia archivistica del materiale della Congregazione di Carità sembra avere seguito le vicende della sua costituzione dei vari concentramenti e trasformazioni: il materiale è stato suddiviso fra registri e buste proprie della Congregazione di Carità e buste di amministrazione e registri di contabilità delle varie opere pie. Questo ordinamento è stato adottato intorno al 1908-1911 a seguito di una richiesta esplicita della Giunta Provinciale Amministrativa dato il pessimo stato in cui versava l’archivio della Congregazione; l’ordine è stato ricostruito grazie al ritrovamento all’interno di un faldone di una “Rubrica degli atti d’archivio”. L’unica anomalia riscontrata fra questa rubrica e la numerazione dei pezzi riguarda il Pio Istituto Sacconi, probabilmente perché inizialmente risultava autonomo rispetto alla Congregazione in quanto dotato di rendita annua superiore a £ 5000 ma fu poi amministrato per un certo periodo dalla stessa. A seguito di una lunga controversia legale fra u due enti ritornò ad essere autonomo e , probabilmente, per questo la numerazione dei suoi pezzi riparte dal 1 a 11 diversamente da quanto riportato nella rubrica ( da 44 a 53).
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