Ministero Assistenza post bellica

Area dell'identificazione

Tipo di entità

Ente

Forma autorizzata del nome

Ministero Assistenza post bellica

Forma(e) parallele di nome

    Forme normalizzate del nome in conformità ad altre regole

      Altra(e) forma(e) di nome

        Codice identificativo dell'ente

        Area della descrizione

        Date di esistenza

        Storia

        Il Ministero dell'assistenza postbellica viene istituito con Decreto Luogotenenziale n. 380 del 21 giugno 1945. Riuniva le competenze dei tre Alti Commissariati per i prigionieri di guerra, per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra e per i reduci e del Ministero dell'Italia occupata. Con la soppressione, nel feb. 1947 (Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 27 del 14 febbraio 1947) le sue competenze vengono spacchettate tra il Ministero dell'Interno, Ministero della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Gli Uffici provinciali, invece, vengono soppressi nel 1954 e confluendo nella Divisione assistenza delle Prefetture.
        La sua attività consisteva nel coordinamento della ricerca dei dispersi, del rimpatrio dall'estero dei profughi, degli internati e dei prigionieri italiani, nella gestione dei 109 Centri di raccolta profughi. Forniva assistenza con la costruzione di alloggi destinati ai reduci e agli assistiti, l'erogazione di generi di prima necessità, l'assistenza sociale e sanitaria, occupandosi anche del reinserimento lavorativo dei reduci di guerra.
        Presso tale dicastero era inserita la Commissione per il riconoscimento della qualifica di Partigiano per il riconoscimento degli status di partigiano combattente, patriota, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la lotta di liberazione.
        Dieci Commissioni regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto-Trentino-Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania) vengono istituite con il Decreto Luogotenenziale n. 518 del 21 ago. 1945, insieme alla Commissione di 2° grado d’appello, competente anche per tutte le richieste di riconoscimento dei partigiani civili e militari combattenti all’estero.
        Per ottenere l’attestato di “Partigiano Combattente” bisognava dimostrare di aver combattuto non meno di tre mesi, in almeno tre azioni ad alto rischio; per lo status di “Patriota”, la legge richiedeva di aver contribuito attivamente alla lotta, pur per un periodo minore di quello previsto per i combattenti. La domanda doveva essere obbligatoriamente sottoscritta dai Comandanti delle formazioni partigiane di appartenenza per certificare l’attività svolta dai richiedenti. L’iter prevedeva poi un’istruttoria anche con escussione di testimonianze.

        Luoghi

        Stato legale

        Funzioni, occupazioni, attività

        Mandato/Fonti autoritative

        Articolazioni interne/Genealogia

        Contesto generale

        Area delle relazioni

        Area dei punti di accesso

        Punti d'accesso per soggetto

        Punti d'accesso per luogo

        Occupazioni

        Area del controllo

        Identificatore del record di Autorità

        Codice identificativo dell'istituto conservatore

        Norme e convenzioni utilizzate

        Stato

        Livello di completezza

        Date di creazione, revisione, cancellazione

        Lingue

          Scritture

            Fonti

            Note di manutenzione