Ministero Assistenza post bellica

Zona de identificação

Tipo de entidade

Pessoa coletiva

Forma autorizada do nome

Ministero Assistenza post bellica

Forma(s) paralela(s) de nome

    Formas normalizadas do nome de acordo com outras regras

      Outra(s) forma(s) de nome

        identificadores para entidades coletivas

        Área de descrição

        Datas de existência

        Histórico

        Il Ministero dell'assistenza postbellica viene istituito con Decreto Luogotenenziale n. 380 del 21 giugno 1945. Riuniva le competenze dei tre Alti Commissariati per i prigionieri di guerra, per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra e per i reduci e del Ministero dell'Italia occupata. Con la soppressione, nel feb. 1947 (Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 27 del 14 febbraio 1947) le sue competenze vengono spacchettate tra il Ministero dell'Interno, Ministero della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Gli Uffici provinciali, invece, vengono soppressi nel 1954 e confluendo nella Divisione assistenza delle Prefetture.
        La sua attività consisteva nel coordinamento della ricerca dei dispersi, del rimpatrio dall'estero dei profughi, degli internati e dei prigionieri italiani, nella gestione dei 109 Centri di raccolta profughi. Forniva assistenza con la costruzione di alloggi destinati ai reduci e agli assistiti, l'erogazione di generi di prima necessità, l'assistenza sociale e sanitaria, occupandosi anche del reinserimento lavorativo dei reduci di guerra.
        Presso tale dicastero era inserita la Commissione per il riconoscimento della qualifica di Partigiano per il riconoscimento degli status di partigiano combattente, patriota, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la lotta di liberazione.
        Dieci Commissioni regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto-Trentino-Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania) vengono istituite con il Decreto Luogotenenziale n. 518 del 21 ago. 1945, insieme alla Commissione di 2° grado d’appello, competente anche per tutte le richieste di riconoscimento dei partigiani civili e militari combattenti all’estero.
        Per ottenere l’attestato di “Partigiano Combattente” bisognava dimostrare di aver combattuto non meno di tre mesi, in almeno tre azioni ad alto rischio; per lo status di “Patriota”, la legge richiedeva di aver contribuito attivamente alla lotta, pur per un periodo minore di quello previsto per i combattenti. La domanda doveva essere obbligatoriamente sottoscritta dai Comandanti delle formazioni partigiane di appartenenza per certificare l’attività svolta dai richiedenti. L’iter prevedeva poi un’istruttoria anche con escussione di testimonianze.

        Locais

        Estado Legal

        Funções, ocupações e atividades

        Mandatos/fontes de autoridade

        Estruturas internas/genealogia

        Contexto geral

        Área de relacionamentos

        Área de pontos de acesso

        Pontos de acesso - Assuntos

        Pontos de acesso - Locais

        Ocupações

        Zona do controlo

        Identificador de autoridade arquivística de documentos

        Identificador da instituição

        Regras ou convenções utilizadas

        Estatuto

        Nível de detalhe

        Datas de criação, revisão ou eliminação

        Línguas e escritas

          Script(s)

            Fontes

            Notas de manutenção